Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 04
- Requisiti minimi per l'iscrizione
1. I laboratori individuati ai sensi dell' articolo 2 , al fine di acquisire l'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 3 , devono risultare conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e devono essere accreditati, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa. (2)
2. Nell'ambito dei requisiti di cui al comma 1, i laboratori che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari sono tenuti a garantire per tutto l'iter analitico una differenziazione della gestione dei campioni che escluda la possibilità di commistioni o contaminazioni.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.