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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Art. 11
- Obblighi di comunicazione
1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all' articolo 3 , è tenuto, ai fini dei controlli di cui all' articolo 10 , a comunicare entro sette giorni (6)

Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

all'azienda USL territorialmente competente ogni eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare l'esito delle verifiche, di cui all' articolo 4 , comma 1, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione alla competente azienda USL.
3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco .(7)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.