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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 18
- Sanzioni
1. I titolari delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o senza la SCIA (7)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 19.

di cui all' articolo 14 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.
2. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all' articolo 16 , commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 bis) (16)

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 6.

i responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell'impianto piscina indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 o nella presente legge, (16)

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 6.

sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall'azienda USL.
5. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l'orario di apertura ai sensi dell' articolo 12 , comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti.
6. I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:
a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell' articolo 9 , comma 7;
b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all' articolo 10 ;
c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all' articolo 10.
7. Ferma restando l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a trenta giorni.
8. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL.
10. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.