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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Capo III
- Piscine condominiali
Art. 20
- Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art. 21
- Caratteristiche generali delle piscine condominiali
1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 8 , per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.
2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5.
3. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla Sito esternolegge 104/1992 .
Art. 22
- Requisiti igienico-sanitari dell'acqua
1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all' articolo 9 , per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.
Art. 23
- Responsabile della piscina
1. Il responsabile della piscina è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.
2. E' individuato l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Art. 24
- Assistente ai bagnanti
1. Nel caso in cui l'assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell' articolo 12 , comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.
3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all' articolo 25 .
4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.
Art. 25
- Regolamento interno della piscina condominiale
1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso alle vasche e riportante la capienza massima dell'impianto.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.