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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 13
- Autorizzazione
1. Il titolare della piscina presenta tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP) (1)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 40.

la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto al comune in cui ha sede l'impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).
2. Il comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente che verifica la conformità dell'impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , rilascia l'autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all' articolo 6 , e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato l'eventuale diniego della autorizzazione.
4. Il comune comunica tempestivamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.