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Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima del 29 novembre 2006

Art. 2
1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;
b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.
2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;
b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell’80 per cento;
c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;
d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;
e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;
f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;
g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;
h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;
i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;
l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;
m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

Note del Redattore:

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 72; poi abrogata con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.