Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima del 29 novembre 2006
Art. 4
- Modalità di attuazione (1)
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all' articolo 3
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 72; poi abrogata con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 2 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.