Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)

Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006

Art. 1 bis
1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall’articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:(10)

Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 3.

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2014, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.