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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 6
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione delle Agenzie; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.
2. In sede di prima applicazione la direzione dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale è affidata al responsabile del settore Informazione e comunicazione del Consiglio regionale in servizio al 31 dicembre 2005.
3. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Agenzia è determinata in diciassette unità a tempo indeterminato per l'Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l'Agenzia del Consiglio regionale. (1)

Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 24.

5. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza, affine a quello attualmente posseduto.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

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Nota soppressa .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.