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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 4
1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.
2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

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Nota soppressa .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.