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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 1
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 7 , comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale e Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.
2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, già proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 22/2002 :
a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le Agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").
4. Il Portavoce del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed il Portavoce del Presidente della Giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all' articolo 8 , comma 1 della l.r. 22/2002 .
5. Le Agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

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Nota soppressa .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.