Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006
Art. 11
- Norme finanziarie
1. IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio. (12)
2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle missioni e programmi di spesa (13) di competenza.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.