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Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006

Capo III
- Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia
Art. 7
- Monitoraggio
1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all'adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell'ottimizzazione del loro utilizzo.
Art. 8
- Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.
3. Nel corso dei cinque anni successivi all'ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Giunta regionale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- Riduzione e revoca del finanziamento
1. I provvedimenti attuativi degli interventi dispongono i casi di revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2. I casi di cui al comma 1 devono comunque contemplare le ipotesi di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, di realizzazione difforme da quella autorizzata, nonché di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di contrattazione collettiva.
3. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

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Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26 , art. 57.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.

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Note soppresse.

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Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 64.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.