Menù di navigazione

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006

Capo I
- Principi generali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
c) la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema delle imprese agricole;
c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;
e) dell'imprenditoria giovanile e femminile;
f) delle produzioni tipiche e di qualità;
g) del territorio rurale;
h) dell'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
3. L'intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.
Art. 2
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.