Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Art. 34
1. A decorrere dall'anno 2007 è costituito un fondo (13) fino alla concorrenza massima di euro 1.000.000,00 destinato all'anticipazione in favore dell'ARTEA delle spese di gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, come definite all' articolo 33 , comma 1.
2. Il rimborso delle somme anticipate all'ARTEA ai sensi del comma 1 avviene con le modalità stabilite dall' articolo 33 , comma 2.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spesa corrente" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .