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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 33
- Anticipazione straordinaria in favore dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura
1. E' autorizzata l'erogazione all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) della somma di euro 2.047.000,00 quale anticipazione delle annualità 2005 e 2006 del credito da essa vantato nei confronti dell'ARTEA per le spese di gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998, n. 17 ).
2. ARTEA è tenuta al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dalla erogazione della corrispondente somma da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in attuazione dell'accordo Stato - Regioni del 4 marzo 2004. In ogni caso, ARTEA è tenuta alla restituzione delle somme entro ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spesa corrente" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.