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Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima del 22 dicembre 2006

Art. 1
Abrogato.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è così sostituito:
1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.
”.
Art. 3
- Norme transitorie
1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.
2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall' articolo 15 , comma 1, della l.r. 65/1997 .

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.