Menù di navigazione

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima del 29 novembre 2006

Art. 1
- Inserimento dei commi 4 bis e 4 ter nell'articolo 6 della l.r. n. 17/2006.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), sono inseriti i seguenti:
4 bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.
4 ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le università competenti, un rappresentante designato dall’Università degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall’Università degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall’Università degli studi di Siena.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.