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Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima del 29 novembre 2006

Art. 4
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all' articolo 3

Note del Redattore:

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 72; poi abrogata con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.