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Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)

Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006

Art. 1
Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I Sito esternodel titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”);
d) 5 per cento per i restanti importi. (8)

Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art.2.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13 , art. 2.

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Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2014, n. 64 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.