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Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)

Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006

Art. 1 ter
1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
a) per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009. (4)

Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art.2.

2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016. (18)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 4.

2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica. (18)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 4.


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art.2.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13 , art. 2.

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Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2014, n. 64 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.