Menù di navigazione

Legge regionale 8 maggio 2006, n. 16

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 12 maggio 2006

Capo I
- Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)
Art. 1
- Modifiche all'articolo 58 della l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Art. 2
- Modifiche all'articolo 59 bis della l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Art. 3
- Inserimento dell'articolo 61 bis nella l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Art. 1
- Modifiche all'articolo 58 della l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Art. 2
- Modifiche all'articolo 59 bis della l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Art. 3
- Inserimento dell'articolo 61 bis nella l.r. n. 34/1994 (1)

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48.]

Abrogato.
Capo II
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 4
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserita la seguente lettera:
«
a bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis della presente legge;
».
Art. 5
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 bis - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'Autorità portuale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani provinciali di cui all'articolo 11 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale è fatta sia
alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.
3. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale.
4. Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 182/2003.
».
Art. 6
1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 ter - Disciplina delle intese con l'Autorità marittima
1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell'intesa finalizzata all'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente.
».
Art. 7
1. Dopo l'articolo 6 ter della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 quater - Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.
».
Art. 4
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserita la seguente lettera:
«
a bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis della presente legge;
».
1.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 bis - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'Autorità portuale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani provinciali di cui all'articolo 11 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale è fatta sia
alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.
3. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale.
4. Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 182/2003.
».
1.
Art. 6
1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 ter - Disciplina delle intese con l'Autorità marittima
1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell'intesa finalizzata all'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente.
».
1.
Art. 7
1. Dopo l'articolo 6 ter della l.r. n. 25/1998, è inserito il seguente:
«
Art. 6 quater - Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.
».
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

[Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.]

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.