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Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 3
1. L’articolo 7 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Macchine irroratrici
1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell’effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.
2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.
3. L’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA).
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:
a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;
b) i tempi e le modalità per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1;
c) le modalità per il rilascio dell’abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.