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Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.