Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:
2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.