Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 14
- Attività di promozione e informazione
1. La Regione, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all' articolo 17 , realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all' articolo 16 , attività di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.
2. Le attività di promozione ed informazione sono rivolte:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;
c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all'attività di servizio civile.
3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attività di promozione e informazione sul servizio civile regionale.
4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.