Menù di navigazione

Legge regionale 28 luglio 2006, n. 37

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 9 agosto 2006

Art. 7
1. Dopo l’articolo 46 quinquies della l.r. 70/2005 è inserito il seguente:
Art. 46 sexies - Offerta termale
1. Al fine di assicurare la valorizzazione ed il potenziamento dell’offerta termale in Toscana, la Giunta Regionale è autorizzata all’acquisizione dell’aumento di capitale della società “Terme di
Casciana s.p.a.”, con sede in Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota posseduta pari al 50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705 nuove azioni del valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro 1.136.204,55.
2. Per la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società è autorizzata la spesa di euro 1.136.204,55 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2006.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.