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Legge regionale 28 luglio 2006, n. 37

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 9 agosto 2006

Art. 5
1. Dopo l’articolo 46 ter della l.r.70/2005 è inserito il seguente:
Art. 46 quater - Contributo straordinario all'ARPAT
1. E’ autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell’Agenzia nel corso del presente esercizio.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell'ARPAT.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell'UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.