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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 30

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 01
- Bonifica di siti contaminati
1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.
Art. 02
- Disposizione transitoria
1. La disposizione di cui all' articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 03
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.