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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 29

Modifiche all'articolo 5 della regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 1
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 82 quinquies inserito dall’articolo 5 della legge regionale 24/2006 a.c. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale.” Nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità), è sostituita dalla seguente:
b) da sette membri, designati con voto limitato;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.