Menù di navigazione

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 1
- Sostituzione dell`articolo 82 della legge regionale 24 febbraio2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
1. L’articolo 82 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 82 - Agenzia regionale di sanità
1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente strumentale e funzionale della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari.
”.
Art. 2
1. Dopo l’articolo 82 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 bis - Compiti e attribuzioni
1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:
a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;
c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l’analisi anche economica della domanda e dell’offerta delle prestazioni;
d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato;
f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.
2. L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.
”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 82 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 ter - Strumenti operativi
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali;
b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo);
c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.
”.
Art. 4
1. Dopo l’articolo 82 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quater - Organi
1. Sono organi dell'ARS:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 82 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quinquies - Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente;
b) da sette membri, designati con voto limitato;
(1)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

c) da un membro designato dalla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’ARS ed il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo quanto previsto dall’articolo 82 sexies.
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 sexies - Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo dell’attività dell’ARS; in particolare:
a) elegge al suo interno il vicepresidente;
b) nomina il direttore, su proposta del Presidente della Giunta regionale, e ne determina il trattamento giuridico ed economico, secondo quanto disposto dall’articolo 82 decies;
c) adotta, su proposta del direttore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il programma annuale e pluriennale di attività, il bilancio di esercizio;
d) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell'ARS;
e) nomina, su proposta del direttore ed a maggioranza assoluta, i coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies;
f) approva la relazione annuale dell’attività dell’ARS;
g) valuta, anche sulla base della relazione annuale del direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta un’indennità di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 septies - Presidente
1. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l'ARS;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'ARS;
d) svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di vacanza dell’organo, svolge le funzioni del presidente fino alla rielezione dello stesso.
”.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 82 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 octies - Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.
3. Il collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
4. La carica di presidente e di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualunque incarico conferito presso aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV).
5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennità annua pari al compenso spettante al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l’ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'ARS, con diritto di accesso, agli atti e documenti dell'ARS;
b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti atti;
c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.
”.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 novies - Funzioni e competenze del direttore
1. Il direttore sovrintende all’attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia; in particolare, il direttore:
a) predispone il regolamento di cui all’articolo 82 terdecies;
b) propone al consiglio di amministrazione, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies i programmi di attività dell’Agenzia;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies;
e) dirige la struttura tecnico amministrativa di cui all’articolo 82 duodecies comma 5;
f) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’ARS.
”.
Art. 10
1. Dopo l’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
1. Il direttore è nominato, su proposta del Presidente della Giunta regionale, dal consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) per il conferimento dell’incarico di dirigente regionale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V del codice civile; il contratto, di durata quinquennale e rinnovabile, individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento economico del direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti previsti per i dirigenti regionali responsabili di settore o di area di coordinamento.
4. Il direttore dell’ARS, qualora proveniente dal settore pubblico, è nominato previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
”.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 undecies - Programma di attività
1. Il programma pluriennale e annuale di attività indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
2. Il programma di attività è predisposto dal direttore, tenuto conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies, nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.
”.
Art. 12
1. Dopo l’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 duodecies - Strutture organizzative
1. Per l’esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:
a) l’osservatorio di epidemiologia;
b) l’osservatorio per la qualità.
2. Il Consiglio regionale può deliberare, su proposta della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni.
3. A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore tra persone di comprovata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea; all'individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previo avviso pubblico.
4. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; ai medesimi coordinatori è corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
”.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale, adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore; il regolamento é approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, nel rispetto della presente legge e della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
”.
Art. 14
1. Dopo l’articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quaterdiecies - Approvazione atti fondamentali
1. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale dell’ARS, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. La Giunta regionale approva il regolamento generale di cui all’articolo 82 terdecies, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento.
3. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 82 quaterdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, di intesa con la Giunta regionale, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione del programma di cui all'articolo 82 undecies.
2. Lo scioglimento è preceduto da formale diffida, disposta dal Presidente della Giunta regionale, a provvedere od a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di amministrazione.
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale nomina un commissario e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed alla elezione del presidente.
”.
Art. 16
1. Dopo l’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 sexies decies - Personale
1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), secondo il disposto di cui all’articolo 68 della medesima, la l.r. 44/2003, e la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).
2. L’ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì avvalersi:
a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;
b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo svolgimento di specifici progetti o per l’utilizzo di particolari professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite l’attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).
3. Per specifici progetti e ricerche l’ARS può istituire borse di studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.
4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l’ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio.
”.
Art. 17
1. Dopo l’articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 septies decies - Bilancio
1. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva nei termini previsti dall’articolo 82 quaterdecies, acquisito il parere del Consiglio regionale.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo propone al Consiglio regionale per l’approvazione, nei termini di cui all’articolo 82 quaterdecies.
”.
Art. 18
1. Dopo l’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 octies decies
Finanziamento
1. Il finanziamento dell’ARS avviene mediante:
a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario regionale a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005 per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 82 bis, comma 1;
b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 40/2005 per l’eventuale finanziamento degli specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all’articolo 82 undecies;
c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all’articolo 82 bis, comma 2.
”.
Art. 19
1. Dopo l’articolo 82 octies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 novies decies - Esercizio dell’attività delle strutture tecnico-scientifiche
1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:
a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le interruzioni volontarie di gravidanza;
b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata;
c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;
d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della popolazione regionale, sull’anagrafe dei residenti, sugli stili di vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;
e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;
f) registro regionale dei difetti congeniti, di mortalità, di dialisi, delle vaccinazioni, dei tumori;
g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie professionali;
h) altri flussi informativi analitici che abbiano ad oggetto l’attività ospedaliera, le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate sul territorio, le prestazioni di riabilitazione, ulteriori archivi e registri di patologia.
2. L’accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale, nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d’intesa con il responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti dal d.lgs.
196/2003 e dalla l.r. 13/2006.
3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale.
4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.
”.
Art. 20
1. Dopo l’articolo 82 novies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 vicies - Norme transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dal completo insediamento degli organi, l’ARS adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione alle disposizioni della presente legge; entro il medesimo termine il consiglio di amministrazione adotta il regolamento di cui all’articolo 82 terdecies e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva sentito il parere del Consiglio regionale.
”.
Art. 21
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2005 nel suo ultimo periodo tra le parole: “
dell’assessore
” e “
competente
” aggiungere le parole “
o del consigliere
”.
Art. 22
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:
a) gli articoli da 68 a 87 del capo I del titolo VII della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale);
b) l'articolo 139 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
c) all'interno della lettera d) del comma 1 dell'articolo 144 della l.r. 40/2005 , la frase "
e ad esclusione degli articoli 68 e seguenti del capo I del titolo VII
".
Art. 23
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.