Menù di navigazione

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 9
1. Dopo l’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 novies - Funzioni e competenze del direttore
1. Il direttore sovrintende all’attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia; in particolare, il direttore:
a) predispone il regolamento di cui all’articolo 82 terdecies;
b) propone al consiglio di amministrazione, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies i programmi di attività dell’Agenzia;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies;
e) dirige la struttura tecnico amministrativa di cui all’articolo 82 duodecies comma 5;
f) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’ARS.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.