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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 8
1. Dopo l’articolo 82 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 octies - Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.
3. Il collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
4. La carica di presidente e di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualunque incarico conferito presso aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV).
5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennità annua pari al compenso spettante al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l’ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'ARS, con diritto di accesso, agli atti e documenti dell'ARS;
b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti atti;
c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.