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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 6
1. Dopo l’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 sexies - Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo dell’attività dell’ARS; in particolare:
a) elegge al suo interno il vicepresidente;
b) nomina il direttore, su proposta del Presidente della Giunta regionale, e ne determina il trattamento giuridico ed economico, secondo quanto disposto dall’articolo 82 decies;
c) adotta, su proposta del direttore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il programma annuale e pluriennale di attività, il bilancio di esercizio;
d) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell'ARS;
e) nomina, su proposta del direttore ed a maggioranza assoluta, i coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies;
f) approva la relazione annuale dell’attività dell’ARS;
g) valuta, anche sulla base della relazione annuale del direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta un’indennità di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.