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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 5
1. Dopo l’articolo 82 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 quinquies - Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente;
b) da sette membri, designati con voto limitato;
(1)

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

c) da un membro designato dalla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’ARS ed il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo quanto previsto dall’articolo 82 sexies.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.