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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 20
1. Dopo l’articolo 82 novies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 vicies - Norme transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dal completo insediamento degli organi, l’ARS adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione alle disposizioni della presente legge; entro il medesimo termine il consiglio di amministrazione adotta il regolamento di cui all’articolo 82 terdecies e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva sentito il parere del Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.