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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 18
1. Dopo l’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 octies decies
Finanziamento
1. Il finanziamento dell’ARS avviene mediante:
a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario regionale a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005 per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 82 bis, comma 1;
b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 40/2005 per l’eventuale finanziamento degli specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all’articolo 82 undecies;
c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all’articolo 82 bis, comma 2.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.