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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 17
1. Dopo l’articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 septies decies - Bilancio
1. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva nei termini previsti dall’articolo 82 quaterdecies, acquisito il parere del Consiglio regionale.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo propone al Consiglio regionale per l’approvazione, nei termini di cui all’articolo 82 quaterdecies.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.