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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 13
1. Dopo l’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale, adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore; il regolamento é approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, nel rispetto della presente legge e della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.