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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 12
1. Dopo l’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 duodecies - Strutture organizzative
1. Per l’esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:
a) l’osservatorio di epidemiologia;
b) l’osservatorio per la qualità.
2. Il Consiglio regionale può deliberare, su proposta della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni.
3. A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore tra persone di comprovata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea; all'individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previo avviso pubblico.
4. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; ai medesimi coordinatori è corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.