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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 11
1. Dopo l’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 undecies - Programma di attività
1. Il programma pluriennale e annuale di attività indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
2. Il programma di attività è predisposto dal direttore, tenuto conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori di cui all’articolo 82 duodecies, nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.