Menù di navigazione

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 10
1. Dopo l’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
1. Il direttore è nominato, su proposta del Presidente della Giunta regionale, dal consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) per il conferimento dell’incarico di dirigente regionale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V del codice civile; il contratto, di durata quinquennale e rinnovabile, individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento economico del direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti previsti per i dirigenti regionali responsabili di settore o di area di coordinamento.
4. Il direttore dell’ARS, qualora proveniente dal settore pubblico, è nominato previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.