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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 1
- Oggetto
1. La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
Art. 2
- Finalità
1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:
a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;
b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale;
c) favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;
g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;
h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
i) promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;
m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.
Art. 3
- Settori di impiego
1. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:
a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale;
c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
d) valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;
e) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;
f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:
1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell’integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;
2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione; (60)

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32, art. 1.

g) collaborazione al sistema della protezione civile;
h) interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); (61)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

i) riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;
l) educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;
m) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
n) educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.
Art. 4
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni
a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 5;
b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 quater (4)

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 1.

;
c) approvazione del piano di cui all’articolo 16; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 5.

d) realizzazione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all' articolo 14 ;
e) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all' articolo 13 ;
f) adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attività di servizio civile di cui all' articolo 12 .
Art. 5
- Albo degli enti di servizio civile regionale
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'articolo 3 ;
c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
d) aver svolto attività continuativa almeno da un anno (6)

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

.
1 bis. Nell’albo degli enti di servizio civile regionale hanno facoltà di iscriversi anche le articolazioni territoriali presenti in Toscana di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale o regionale (7)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

in possesso dei requisiti di cui al comma 1. (3)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 29.

1 ter. Nell’albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) il numero di sedi di attuazione dichiarate;
b) la presenza stabile nell’ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile. (8)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

1 quater. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce in particolare:
a) l’individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1 ter;
b) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell’ambito del medesimo bando;
c) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1 ter;
d) le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo. (9)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

Art. 6
- Soggetti ammessi al servizio civile
1. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda
a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni;
b bis) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi. (12)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 3.

2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (13)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 3.

in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.
Art. 7
- Progetti
1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio regionale (15)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all' articolo 3 e indicano:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
b bis) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell’ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede; (17)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

c) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 19, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio nonché, nel caso di attività rischiose, il possesso di ulteriori specifici requisiti di idoneità, da verificare a cura dell’ente titolare del progetto; (62)

Parole aggiunte con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 2.

(18)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

c bis) l’eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l’ente intende autonomamente finanziare e l’impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l’intera copertura delle relative spese prima dell’avvio dei giovani al servizio; (19)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

d) le attività educative e formative di cui all' articolo 15 , comma 4;
e) l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi; (20)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

e bis) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede. (21)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.
3 bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell’ente dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale. (22)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art.

4. Il regolamento di cui all' articolo 19 definisce:
a) le procedure per la presentazione dei progetti;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti approvati;
c bis) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto. (23)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

5. I criteri per l’approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 19. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

5 bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale. (25)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

5 ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall’ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 19. (26)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 4.

Art. 7 bis
1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2:
a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;
c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede toscana dell’ente titolare del progetto;
d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;
f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.
4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all’estero.
5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
Art. 7 ter
1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo di servizio civile regionale.
2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 ed indicano:
a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;
b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;
c) l’eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.
3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:
a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei documenti approvati.
4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale interessate all’attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:
a) il responsabile del progetto;
b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;
c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c);
d) l’eventuale numero ulteriore di giovani di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c bis);
e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;
f) le modalità di impiego dei giovani e l’orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2;
g) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4.
5. I criteri per l’approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
Art. 7 quater
- Servizio civile presso l’amministrazione regionale(29)

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 7.

1. Il servizio civile può essere prestato presso l’amministrazione regionale nell’ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3, e contengono gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c).
3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso l’amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti.
Art. 8
- Ammissione dei soggetti al servizio civile
1. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti o i documenti operativi (30)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

approvati e il numero di soggetti che possono essere ammessi.
2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1. (31)

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

3. Il regolamento di cui all' articolo 19 definisce le procedure di selezione e ammissione dei soggetti e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie (32)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

.
3 bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l’obbligo per l’ente di effettuare una nuova selezione e l’esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi. (33)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2. (34)

Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

4 bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata. (35)

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 8.

Art. 9
- Durata e orario di svolgimento del servizio
1. La durata massima del servizio civile regionale è di dodici mesi. (58)

Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53, art. 1.

2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che può essere di venticinque o di trenta ore settimanali, (63)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19. (36)

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 9.

Art. 10
- Compensi e benefici
1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all’articolo 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile universale. (64)

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

(37)

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 10.

3. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:
a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
a bis) nei casi di progetti all’estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero; (38)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 10.

b bis) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell’assegno salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera b); (66)

Parole aggiunte con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

(39)

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 10.

b ter) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno. (40)

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 10.

Art. 11
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.
4. I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.
5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d’ufficio qualora:
a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;
b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1.
6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l’interessata può presentare nuova domanda di servizio civile. (67)

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

Art. 12
- Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile
1. La Regione può adottare misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale e in particolare, a tale scopo, la Giunta regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.
2. Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
3. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali o le loro associazioni di cui alla parte III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o altri soggetti pubblici al fine di promuovere la valutazione di cui al comma 2 in riferimento ai concorsi e selezioni pubbliche banditi o indette dagli stessi enti.
4. La Regione può, con modalità definite nel piano (44)

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 12.

di cui all' articolo 16 , prevedere benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, in particolare quelli relativi ai mezzi di trasporto regionali e quelli relativi alla fruizione di servizi culturali.
5. Gli enti locali possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.
5 bis. La Regione promuove intese con le università della Toscana per favorire, nel rispetto della normativa vigente, l’applicazione agli studenti in servizio civile di misure agevolative, in particolare di quelle previste per gli studenti lavoratori in quanto compatibili. (45)

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 12.

Art. 13
- Sistema informativo
1. La Regione, anche con il concorso delle province, cura il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all' articolo 19
2. La Regione provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati dei progetti di servizio civile regionale con finalità di supporto alla costituzione di un sistema informativo e alla programmazione del servizio stesso.
Art. 14
- Attività di promozione e informazione
1. La Regione, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all' articolo 17 , realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all' articolo 16 , attività di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.
2. Le attività di promozione ed informazione sono rivolte:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;
c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all'attività di servizio civile.
3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attività di promozione e informazione sul servizio civile regionale.
4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.
Art. 15
- Attività di formazione e preparazione dei giovani
1. La Regione sostiene l'attività formativa nei confronti dei seguenti soggetti:
a) formatori dei soggetti ammessi al servizio civile regionale;
b) responsabili dei progetti e operatori di progetto; (46)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 13.

c) soggetti ammessi ai progetti di servizio civile regionale come previsto dal comma 4.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 comporta il riconoscimento e la certificazione di competenze e crediti formativi qualora vengano adottate le modalità di erogazione e le procedure previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, può stipulare con gli atenei toscani apposite convenzioni, al fine di collegare l'attività formativa di cui al comma 1, ovvero l'intera attività di servizio civile regionale effettivamente prestata, al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei.
4. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso.
5. Le attività educative e formative di cui al comma 4, possono essere svolte anche con il sistema regionale di formazione a distanza.
6. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).(68)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

Art. 16
- Programmazione del servizio civile regionale (47)

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 14.

1. La programmazione in materia di servizio civile regionale è effettuata nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e definisce in particolare:
a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) gli elementi di integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;
d) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento;
e) i criteri per il finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile regionale;
f) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, lettera d). I dati, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all’adozione dell’atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 2.
2. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1, è effettuata dalla Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 40/2005. Il documento di attuazione definisce, in particolare, anche la previsione del numero massimo di giovani da attivare nell’anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 17
- Consulta regionale del servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.
2 . La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;
3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. (69)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 7.

Art. 18
- Fondo regionale per il servizio civile
1. E' istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:
a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;
b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;
c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile sono stabilite con il regolamento di cui all' articolo 19
Art. 19
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce, con riferimento al servizio civile regionale
a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso; (49)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie; (50)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto; (51)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare (52)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

;
b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6; (53)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;
d) i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;
e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti o documenti operativi (54)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

, nonché l'ammontare dell'assegno mensile per i soggetti stessi;
f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;
g) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti e dei documenti operativi (55)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

;
g bis) le procedure relative alle sanzioni di cui all’articolo 20 ter; (70)

Lettera inserita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 8.

h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;
i) le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;
l) la quota del fondo regionale di cui all' articolo 18 , da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;
m) le modalità di articolazione dell'orario di servizio.
Art. 20
1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile universale, (71)

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

ai sensi della normativa statale vigente.
4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all' articolo 12 , commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile universale. (71)

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

Art. 20 bis
- Servizio civile regionale finanziato con fondi europei (59)

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53, art. 2.

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore. (73)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale (74)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

3. Gli enti iscritti all'albo, (74)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

, possono presentare:
a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;
b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;
c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all’articolo 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale. (75)

Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

4 bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 8. (76)

Comma inserito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

8. I centri per l'impiego rilasciano il fascicolo elettronico del lavoratore (78)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste dai rispettivi fondi comunitari finanziatori. (78)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

1. I soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile regionale e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che non osservino quanto previsto dalla presente legge o dai bandi regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei volontari, o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:
a) diffida scritta ad uniformarsi alle prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile regionale;
d) cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 5, fino ad un massimo di tre anni in casi di particolare gravità.
3. Qualora venga applicata la revoca di cui al comma 2, lettera b), la Regione si attiva per valutare la possibilità di ricollocare i giovani presso altri enti.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g bis).
Art. 21
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 19 .
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 (Interventi in materia di servizio civile);
b) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 maggio 1996, n. 35 "Interventi in materia di servizio civile").
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di cui all’articolo 16.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.