Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 20
- Attuazione del servizio civile universale (71)
1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile universale, (71) ai sensi della normativa statale vigente.
4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all' articolo 12 , commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile universale. (71)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.