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Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. (2)

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7, con la decorrenza ivi indicata.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 28 giugno 2006

Art. 01
- Costituzione e finalità
1. In attuazione del piano sanitario regionale 2005-2007, la Regione promuove l'istituzione, ai sensi del codice civile, della "Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica", di seguito denominata "fondazione".
2. La fondazione ha la finalità di potenziare i rapporti tra il servizio sanitario regionale e i soggetti componenti il sistema toscano della ricerca, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e Università degli studi, e la gestione e lo sviluppo delle attività sia di assistenza sanitaria, che di ricerca, alta formazione e sperimentazione attualmente svolte dal Centro di ricerca per l'erogazione di attività sanitarie (CREAS) dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR.
Art. 02
- Statuto della fondazione
1. Il Consiglio regionale approva entro quindici giorni, con propria deliberazione, lo statuto della fondazione su proposta della Giunta regionale secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4.8.2.2. del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22.
Art. 03
- Adempimenti per la costituzione e il funzionamento della fondazione
1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale ad adottare le iniziative ed i provvedimenti necessari al perfezionamento della istituzione della fondazione, per garantire l'avvio delle attività della fondazione stessa e per promuovere i rapporti tra la fondazione e il servizio sanitario regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta dalla fondazione e sui risultati conseguiti.
Art. 03 bis
- Inquadramento della fondazione nell'ambito del sistema sanitario regionale(1)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.19.

1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord-ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel SSR.
2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.
3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Art. 04
- Norma finanziaria
1. La Regione concorre alla costituzione del fondo di dotazione iniziale della fondazione nella misura di euro 200.000,00 e conferisce inoltre un contributo per l'anno 2006 di euro 100.000,00 quale quota di partecipazione al fondo di gestione. Tali oneri gravano sul bilancio regionale 2006, rispettivamente sulle unità previsionali di base (UPB) 246 e 243.
2. Il contributo annuo al fondo di gestione è definito, a partire dall'anno 2007, con legge di bilancio.
Art. 05
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7 , con la decorrenza ivi indicata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.