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Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. (2)

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7, con la decorrenza ivi indicata.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 28 giugno 2006

Art. 04
- Norma finanziaria
1. La Regione concorre alla costituzione del fondo di dotazione iniziale della fondazione nella misura di euro 200.000,00 e conferisce inoltre un contributo per l'anno 2006 di euro 100.000,00 quale quota di partecipazione al fondo di gestione. Tali oneri gravano sul bilancio regionale 2006, rispettivamente sulle unità previsionali di base (UPB) 246 e 243.
2. Il contributo annuo al fondo di gestione è definito, a partire dall'anno 2007, con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7 , con la decorrenza ivi indicata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.