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Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. (2)

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7, con la decorrenza ivi indicata.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 28 giugno 2006

Art. 03 bis
- Inquadramento della fondazione nell'ambito del sistema sanitario regionale(1)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.19.

1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord-ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel SSR.
2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.
3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge è abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, art. 7 , con la decorrenza ivi indicata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.