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Legge regionale 9 giugno 2006, n. 23

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 16 giugno 2006

Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è aggiunto il seguente:
“1. bis I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio.”.
1.
Art. 2
- Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.