Menù di navigazione

Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Art. 1 bis
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.