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Legge regionale 30 maggio 2006, n. 19

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 7 giugno 2006

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;
c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in materia di caccia.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 43/1995 è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.”.
Art. 2
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 43/1995 è inserito il seguente:
“4 bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 103,00 a euro 622,00, se la violazione è commessa dal medico veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;
b) da euro 50,00 a euro 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.